Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 ago 1945
Gli atti e le sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicoli sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella allegato A al presente decreto ridotta ad un quarto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-4