Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 ago 1945
Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni anche se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti recanti trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella allegato A al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-3