Art. 2
2 / 12In vigore dal 3 ago 1945
Gli atti indicati negli che devono essere prodotti per conseguire le formalità di iscrizione e di annotamento nel Pubblico Registro Automobilistico vanno redatti in carta da bollo prescritta per gli atti pubblici e privati dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e sono soggetti a registrazione in termine fisso a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
Le copie dei fogli dei registri del Pubblico Registro Automobilistico, i loro estratti, i certificati, anche negativi, relativi alle varie specie di formalità, sono rilasciati in carta libera.
Tutte le tasse contemplate nel presente decreto sono comprensive della imposta di registro e dell'addizionale per la assistenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-2