Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 ago 1945
Con decreti Luogotenenziali, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, sarà provveduto ad approvare gli accordi fra le Amministrazioni provinciali interessate o, in caso di dissenso, i progetti compilati d'ufficio per la restituzione dei beni mobili ed immobili già di pertinenza della provincia di Caserta; per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività anche di carattere continuativo; nonché a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, tenuto conto dei criteri stabiliti, all'atto della soppressione della cennata provincia, con R. decreto 20 gennaio 1930, n. 39. Contro i decreti Luogotenenziali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
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