Art. 3
3 / 6In vigore dal 1 ago 1945
Il personale dell'Amministrazione provinciale di Caserta sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire la nuova circoscrizione.
In caso di contestazione decide il Ministro per l'interno.
La spesa complessiva per il personale della nuova provincia e di quelle il cui territorio è stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potrà di regola essere superiore a quella che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sostenevano le provincie col territorio delle quali è stata formata a nuova circoscrizione, salva, per quanto riguarda la concessione di eventuali miglioramenti economici, l'attuazione di provvedimenti di carattere generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-11;373#art-3