Art. 2
2 / 6In vigore dal 1 ago 1945
Con decreto del Ministro per l'interno sarà nominato un commissario il quale, nell'interesse dell'istituenda amministrazione provinciale, potrà anche stipulare contratti ed assumere qualsiasi impegno ai fini indicati dal 3° comma del presente articolo.
Le relative deliberazioni, per le quali non è richiesta l'assistenza del segretario provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.
I Ministeri interessati ed il commissario ministeriale predisporranno quanto occorre perché alla data stabilita dall'articolo precedente gli organi ed uffici della provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-11;373#art-2