Art. 1
1 / 6In vigore dal 1 ago 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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È riconosciuta a decorrere dal 1° settembre 1945, la provincia di Caserta, con capoluogo Caserta, già soppressa per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con la seguente circoscrizione territoriale:
dalla provincia di Napoli: comuni di Albanova, Arienzo San Felice, Atella di Napoli, Aversa, Baia e Latino, Calvi Risorta, Caianello, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casalba, Caserta, Castel di Sasso, Castelmorrone, Castelvolturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Fertilia, Formicola, Francolise, Friguano, Galluccio, Grazzanise, Liberi, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano, Mondragone, Parete, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prenzano, Recale, Riardo, Roccadevandro, Roccamentina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa, Aurunca, Sparanise, Teano, Trentola, Tora e Picilli, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Villa Volturno;
dalla provincia di Benevento: comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel d'Alife, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Piano di Caiazzo, Piedimente d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Petito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola; dalla provincia di Campobasso: comuni di Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica, Pratella.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-11;373#art-1