Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 lug 1945
L'organico del ricostituito comune di Moio della Civitella sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Moio della Civitella e di Vallo della Lucania anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667. il personale, già in servizio presso il comune di Vallo della Lucania che eventualmente sarà inquadrato nei predetto organico, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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