Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 lug 1945
Gli organici del ricostituito comune di Atrani e quelli di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Atrani e di Amalfi anteriormente alla, loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, 156. Il personale, già in servizio presso il comune di Amalfi e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;384#art-3