Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 28 giu 1945
Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo è fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall' del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all' del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131. Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al precedente comma è elevato nella misura del 50 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320#art-7