Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 giu 1945
Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre. È concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.
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