Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 gen 1947
Oltre i rimborsi previsti da precedente al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura: di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori; di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°; di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all' 11°; di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo. La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà, dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia. L'indennità medesima è ridotta ad un terzo - da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta alla metà, secondo quanto è previsto dai precedenti commi per il personale che nella sede ove è stato trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie. Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal R. decreto 18 maggio 1929, n. 394.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Salvo quanto disposto dagli articoli 16, 20 e 26, il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320#art-2