Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 27 lug 1945
L' del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente: «L'ammontare della pensione è calcolato sulla retribnzione base di cui all'articolo precedente in ragione di tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione. «Se la pensione è liquidata per il motivo considerato alla lettera d) dell' e il numero di anni di servizio utili per la pensione è minore di 25, la pensione è calcolata in base a 25 anni di servizio. «L'ammontare della pensione è aumentato per tutti gli iscritti al fondo di una quota a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. «Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-28;402#art-6