Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 27 lug 1945
L', primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è modificato come segue: «Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi, di trasporto in concessione. «Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composto dai seguenti membri: a) il direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; b) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) quattro rappresentanti del personale e quattro rappresentanti delle aziende; e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. «Il Comitato predetto è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-28;402#art-12