Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 22 giu 1949
L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1 gennaio 1945: a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell' del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo è mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge risulti già iscritto al Fondo medesimo; b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1 gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-28;402#art-10