Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 lug 1945
La Direzione Marittima del Lazio, prevista dalla tabella annessa al R. decreto del 3 marzo 1938, n. 243, assume la denominazione di « Direzione marittima di Civitavecchia», restando invariata la circoscrizione territoriale stabilita per la Direzione stessa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 maggio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - De Courten - Tupini - Soleri Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945 Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 169. - Frasca
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