Art. 9
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 9

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In vigore dal 20 lug 1945
Incorre nella perdita della qualità di socio chi si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione. L'indegnità è segnalata, con motivata proposta, dalle Sezioni al Comitato centrale che si pronuncia sulla decadenza. Per la decadenza pronunciata, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione contro il deliberato del Comitato centrale. In tal caso il verdetto definitivo è devoluto al Collegio dei probiviri di cui all'.
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