Art. 7
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 7

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In vigore dal 20 lug 1945
I soci devono: a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate dagli organi dell'Associazione; b) cooperate nei limiti delle proprie possibilità all'attuazione degli scopi sociali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-7