Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo
Art. 7
7 / 42In vigore dal 20 lug 1945
I soci devono:
a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate dagli organi dell'Associazione;
b) cooperate nei limiti delle proprie possibilità all'attuazione degli scopi sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-7