Art. 5
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 5

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In vigore dal 20 lug 1945
A domanda hanno diritto alle iscrizione all'Associazione i parenti del caduto (genitori, figli, fratelli, sorelle) oltre alla persona che a sensi dell' ne ha assunto la rappresentanza. Detti soci costituiscono la categoria dei soci allegati, I diritti morali e materiali spettano solo ai soci che rappresentano il caduto di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-5