Art. 41
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 41

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In vigore dal 20 lug 1945
Il Comitato centrale provvisorio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuno per la graduale estensione delle norme statutarie alle Sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-41