Art. 40
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 40

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In vigore dal 20 lug 1945
Il Consiglio direttivo della Sezione, di Roma assumerà - in via transitoria - le funzioni del Comitato centrale previste dallo statuto. Provvederà quindi alla nomina del presidente e di un vice presidente della Associazione in base all'. Per tale particolare funzione il Consiglio direttivo della Sezione di Roma sarà eletto su nove membri anziché su sette.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-40