Art. 39
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 39

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In vigore dal 20 lug 1945
Il presente statuto ha valore - in via transitoria in quanto approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Roma e sottoposto al visto del Ministero dell'aeronautica, cui compete la abrogazione del Regio decreto-legge n. 1629, in data 11 agosto 1939, che rendeva valido il precedente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-39