Art. 36
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 36

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In vigore dal 20 lug 1945
Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è devoluta a tre sindaci effettivi e due supplenti. Dei sindaci effettivi uno è nominato dal Ministero dell'aeronautica; i rimanenti ed i supplenti sono designati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali. I sindaci rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi esaminano gli inventarii bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della Sede centrate e delle Sezioni e presentano una relazione conclusiva al Comitato centrale. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa della Sede centrale come delle Sezioni.
Storico versioni

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