Art. 33
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 33

33 / 42
In vigore dal 20 lug 1945
Il patrimonio dell'Ente è costituito: a) da tutti i beni mobili ed immobili; b) dai lasciti e dalle donazioni; c) dal contributo del Ministero dell'aeronautica; d) dai contributi di persone ed enti benemeriti; e) da tutti gli altri valori di cui viene in possesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-33