Art. 28
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 28

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In vigore dal 20 lug 1945
In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio direttivo sezionale per cui lo stesso fosse ridotto a meno della metà, si provvederà alla sostituzione a mezzo di elezioni suppletive.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-28