Art. 17
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 17

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In vigore dal 20 lug 1945
Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate le funzioni esecutive. Può ove lo ritenga opportuno e necessario - delegare tali rappresentanze e funzioni al vice presidente.
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