Art. 15
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 15

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In vigore dal 20 lug 1945
È di competenza del Collegio dei probiviri pronunciarsi su ogni divergenza che possa sorgere fra membri ed organi o fra membri e membri la cui modalità di definizione non sia prevista dallo statuto sociale e dai regolamenti interni dell'Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-15