Art. 4
4 / 4In vigore dal 22 lug 1945
Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina o dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Scocciamarro - Soleri -
Casati - De Curten - Gasparotto
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 12. - Frasca
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-03;350#art-4