Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 22 lug 1945
Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina o dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Scocciamarro - Soleri - Casati - De Curten - Gasparotto Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945 Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 12. - Frasca
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