Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 22 lug 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944 n. 395; Ritenuta l'opportunità di accordare ai patrioti e « Volontari della Libertà », in riconoscimento delle benemerenze acquistate verso la Nazione, nella lotta contro i tedeschi e i fascisti, uno speciale distintivo di onore; Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58. Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti « Volontari della Libertà » che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-03;350#art-1