Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 23 mag 1945
Il diritto di richiedere la retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concesso dal primo comma dell' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, può essere esercitato nei casi in cui vi sia stato trasferimento di più immobili in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, e limitatamente ad uno o alcuno di essi o non per parte di singoli immobili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-9