Art. 6
6 / 20In vigore dal 23 mag 1945
Le vigilanze, le amministrazioni e le liquidazioni di aziende disposte in base alle norme del titolo II, capo IV, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalla data medesima.
L'incaricato dell'amministrazione o della liquidazione deve presentare il rendiconto ed effettuare la restituzione dell'azienda al proprietario entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne riceve. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale di altri trenta giorni al massimo.
La disposizione del comma precedente si applica anche al commissario di vigilanza, che abbia la gestione temporanea dell'azienda.
In assenza del proprietario dell'azienda, può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-6