Art. 4
4 / 20In vigore dal 23 mag 1945
Si applicano le disposizioni del Codice civile sui contratti simulati agli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di beni immobili, mobili o titoli azionari, ai contratti di locazione ed a qualsiasi altro atto posto in essere fittiziamente allo scopo di sottrarsi alle persecuzioni razziali dalle persone indicate all' del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 febbraio 1939, n. 274. La prova testimoniale è ammessa senza limiti di valore.
In tutti i casi sopra indicati si applica l' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.
Gli atti previsti nel primo comma possono essere prodotti od enunciati ai fini della declaratoria o del riconoscimento della loro inefficacia senza che sia dimostrato l'adempimento delle formalità e il pagamento di qualsiasi tributo ai quali gli atti stessi fossero soggetti; nè si fa luogo a rilievi od accertamenti per effetto di tale uso, salva la restituzione delle tasse e imposte pagate nei casi stabiliti dal secondo comma del citato del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-4