Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 mag 1945
Nelle retrocessioni di immobili disciplinate dagli del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, i contratti di locazione degli immobili retroceduti, per una durata superiore a tre anni, sono opponibili al proprietario reintegrato solo nel limite di un triennio dalla loro stipulazione e purchè questa abbia avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto. Se il triennio preveduto dal comma precedente sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto o scada prima che sia trascorso un anno dalla data medesima, il proprietario reintegrato è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita dagli articoli 1574 e 1630 del Codice civile, per le locazioni a tempo indeterminato. Restano tuttavia applicabili le vigenti norme sulla proroga dei contratti di locazione. Il richiedente la retrocessione può trattenere sull'ammontare della somma dovuta al retrocedente l'importo delle pigioni che siano state pagate anticipatamente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-2