Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 5 set 1947
Per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le direttive del cessato regime in materia razziale, è ammessa l'azione di rescissione ai sensi degli articoli 1448 e seguenti del Codice civile sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che la lesione ecceda un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 771 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'azione di rescissione prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 222, puo' essere esercitata sino al 15 aprile 1948".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-19