Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 23 mag 1945
Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della pace da coloro i quali furono istituiti eredi dalle dette persone, nelle ipotesi previste dall'art. 30 del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. L'alienante ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentare entro centottanta giorni dall'avvenuto trasferimento; ed è tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, l'erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.
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