Art. 11

Art. 11

11 / 20
In vigore dal 23 mag 1945
Le procedure esecutive immobiliari in danno di persone colpite da disposizioni razziali, relative ai diritti patrimoniali nei quali le persone medesime sono state reintegrate, e dichiarate sospese dall' del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, rimangono estinte. I processi nei quali la materia del contendere è venuta a cessare per effetto delle disposizioni emanate per la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, sono dichiarati estinti con ordinanza del giudice avanti al quale pendono, con la compensazione delle spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-11