Art. 4
4 / 6In vigore dal 12 mag 1945
Tutte le deliberazioni del commissario di cui all' del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 359, e all' del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 363, e le deliberazioni del Comitato di cui al precedente , concernenti il personale già in servizio presso la Reale Accademia d'Italia o attinenti comunque a materia di personale, e quelle recanti eventualmente oneri finanziari, sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.
La disposizione dell'art. 20 dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, relativo al ruolo organico del personale amministrativo dell'Accademia, è sospesa fino a tanto che il commissario o, per il tempo dopo la sua cessazione dall'ufficio, gli organi normali dell'Accademia non avranno formulato nuove proposte in ordine al ruolo organico predetto.
Anche le proposte di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;178#art-4