Art. 2

Art. 2

2 / 6
In vigore dal 12 mag 1945
Fanno parte dell'Accademia i soci onorari, nazionali, corrispondenti e stranieri che erano stati legalmente chiamati a farne parte prima che entrasse in vigore la legge 8 giugno 1939, n. 755, fra essi compresi quelli che ne erano usciti per non prestare o per non aver prestato il giuramento imposto dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;178#art-2