Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 27 mag 1945
I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'articolo 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione. È abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-8