Art. 5
5 / 35In vigore dal 27 mag 1945
Le disposizioni degli del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche, sono abrogate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-5