Art. 4
4 / 35In vigore dal 27 mag 1945
Sono abrogati l'art. 68, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e gli , comma 3°, 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.
Per la formazione delle Commissioui giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, per la nomina dei candidati compresi nella terna dei vincitori, per le nomine senza concorso e per la riammissione in servizio dei professori di ruolo cessati per volontarie dimissioni è richiamato in vigore il sistema degli articoli 70 e seguenti e 109 capoverso del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, salvo quanto è stabilito nel seguente comma.
I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie saranno designati mediante elezione dalle Facoltà e Scuole di cui al citato art. 70: ogni votante avrà diritto di includere, nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e il Ministro chiamerà a far parte della Commissione, ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
Nelle citate disposizioni alla prima Sezione del Consiglio superiore e al Comitato esecutivo della stessa si intendono rispettivamente sostituiti il Consiglio superiore e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-4