Art. 35

Art. 35

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In vigore dal 27 mag 1945
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per gli articoli in cui sia diversamente disposto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di faro osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 aprile 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - ARANGIO RUIZ - PESENTI - SOLERI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei Conti, addì 25 maggio 1945 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 77-FRASCA
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