Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 27 mag 1945
Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1944-45, parte straordinaria, è stanziata la somma di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) da erogare in favore delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e degli Istituti scientifici speciali per metterli in grado di provvedere a un primo risanamento dei loro bilanci. Alla concessione degli assegni ai detti Enti si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-34