Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 27 mag 1945
In deroga al disposto dell'art. 134 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti e gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-25