Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 27 mag 1945
Le disposizioni dei tre precedenti articoli valgono, in quanto siano applicabili, anche per le riammissioni in servizio già disposte precedentemente alla pubblicazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-22