Art. 16
16 / 35In vigore dal 27 mag 1945
L' del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.
Nei primi due anni dopo la completa liberazione del territorio nazionale, i concorsi a cattedre universitarie espletati dal 1932 in poi saranno sottoposti a revisione ogni qual volta, su ricorso di chi vi abbia interesse o in seguito ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dal concorso o impossibilitato a concorrere per mancanza di iscrizione al partito fascista o per motivi politici o razziali, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni. La revisione è di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale può richiedere caso per caso l'assistenza di uno o di tre professori ordinarii della disciplina già messa a concorso.
Quando il Consiglio superiore si pronunci nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione in terna e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso, il professore giunto alla cattedra per questa via è dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni. Una commissione formata a norma dell'° comma, del presente decreto valuterà la posizione di quei candidati, o di quegli studiosi esclusi dal concorso per ragioni politiche o razziali, che avrebbero potuto per i loro titoli aspirare alla collocazione in terna e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collocherà il più meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato.
Quando invece il Consiglio superiore si pronunci nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella terna dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla terna altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'° comma, del presente decreto procederà ad un giudizio comparativo al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati più di tre vincitori.
Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi dei due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facoltà interessate, od anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario: se il triennio non sia ancora compiuto, si computerà in esso il tempo già trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-16