Art. 15
15 / 35In vigore dal 27 mag 1945
A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica, istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.
Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-15