Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 27 mag 1945
A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, sopratasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-12