Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 28 mar 1948
Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue: «Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere». «Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione». Il secondo comma dell'art. 197 del menzionato Testo unico è modificato come segue: «Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-10