Art. 1
1 / 3In vigore dal 21 apr 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n., 151;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Carbonia n. 39 in data 28 ottobre 1944;
Visto il parere espresso dalla Deputazione provinciale di Cagliari nella seduta del 10 novembre 1944;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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I comuni di Gonnesa e Portoscuso sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'applicazione del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189, e del R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152, che si intendono annullati per la parte che riguarda detti Comuni, fatta eccezione della frazione Bacu Abis del comune di Gonnesa che rimane aggregata a quello di Carbonia.
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carbonia, di Iglesias, di Gonnesa e di Portoscuso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-29;139#art-1